Art. 4.
(Contingente di personale presso l'Agenzia).

      1. Per i compiti di coordinamento, amministrazione e controllo di cui agli articoli 1 e 3, nonché per la realizzazione delle iniziative di formazione linguistico-culturale e le attività scolastiche di cui all'articolo 6, è messo a disposizione dell'Agenzia un contingente di personale dirigente tecnico-ispettivo, dirigente scolastico, docente e amministrativo dei ruoli dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione nel limite complessivo di cinquanta unità in comando triennale rinnovabile fino a un massimo di nove anni.
      2. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore del regolamento di attuazione è abrogato l'articolo 626,

 

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comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.