1. Per i compiti di coordinamento, amministrazione e controllo di cui agli articoli 1 e 3, nonché per la realizzazione delle iniziative di formazione linguistico-culturale e le attività scolastiche di cui all'articolo 6, è messo a disposizione dell'Agenzia un contingente di personale dirigente tecnico-ispettivo, dirigente scolastico, docente e amministrativo dei ruoli dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione nel limite complessivo di cinquanta unità in comando triennale rinnovabile fino a un massimo di nove anni.
2. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore del regolamento di attuazione è abrogato l'articolo 626,